Statuto CICOP Italia

CENTRO INTERNAZIONALE PER LA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - ITALIA

 

STATUTO

 

TITOLO PRIMO

DISPOSIZIONI GENERALI
DENOMINAZIONE - FINALITA' - AMBITO E DOMICILIO

 
ARTICOLO 1
DENOMINAZIONE E REGIME GIURIDICO

1. E' costituita l'Associazione culturale denominata "Centro Internazionale per la Conservazione del Patrimonio Architettonico - Sede Italiana" con sede in Orvieto, via Carducci, 3.
2. Essa è una organizzazione autonoma, apolitica e non persegue scopi di lucro.
3. La Associazione ha carattere volontario e durata indeterminata; è regolata dalle vigenti norme di legge in materia e dal presente statuto e ha come obiettivo complementare la cooperazione internazionale.


ARTICOLO 2
FINALITA' DEL CENTRO

1. Le finalità e gli scopi della Associazione "Centro Internazionale per la Conservazione del Patrimonio Architettonico ed Edilizio" sono i seguenti:
a) Raccogliere, studiare e diffondere documentazione e contributi riguardanti aspetti tecnici, scientifici e legali riferiti alla protezione, conservazione, restauro e gestione dei beni immobili e mobili culturali integranti il patrimonio Storico Artistico a livello nazionale e internazionale.
b) Coordinare, promuovere e stimolare l'interscambio di informazioni riguardanti il Patrimonio Storico Artistico, nonché definire per esso meccanismi di salvaguardia in caso di catastrofi naturali o eventi bellici.
c) Promuovere la realizzazione di Corsi Superiori, Seminari nazionali e internazionali, Workshops, Congressi, Esposizioni, giornate di studio od iniziative similari in collaborazione con Istituzioni Universitarie, Centri di Ricerca, Musei e istituzioni governative e non, nazionali e internazionali.
d) Stimolare e promuovere la conoscenza e diffusione della formazione, evoluzione, apporti, proiezione internazionale e caratteristiche del Patrimonio Storico Artistico, come di soluzioni, progetti e alternative per la sua conservazione e protezione attraverso équipes multidisciplinari di esperti che partecipano alla Associazione.
e) Contribuire alla promozione di progetti indirizzati al recupero di tecniche artigianali specializzate relative al Patrimonio Storico Artistico e Culturale.
f) Promuovere e stimolare l'interscambio di studiosi, professionisti e specialisti del settore nonché di tecnologie dei materiali, metodi e tecniche di protezione, conservazione e restauro del patrimonio costruito.
g) Mantenere con le competenti Amministrazioni italiane rapporti di collaborazione per la protezione e gestione del Patrimonio, così come con le istituzioni, centri analoghi, musei, università, ecc.
h) Contribuire al superamento della concezione statica del Patrimonio, ed all'arricchimento della sua relazione costante e dinamica con il territorio e regione di appartenenza.

ARTICOLO 3
ATTIVITA'

1. Per il conseguimento di tali finalità, l'Associazione "Centro Internazionale per la Conservazione del Patrimonio Architettonico - Italia", si propone di esercitare, indicativamente, le seguenti attività :
a) Organizzare i suoi servizi interni.
b) Acquistare beni immobili, mobili o di equipaggiamento.
c) Accettare donazioni e sovvenzioni pubbliche o da privati.
d) Proporre fonti di finanziamenti differenti da quelle delle sovvenzioni e contributi, mediante la valida e legale emissione di pubblicazioni, video, CD, riviste, ecc.
e) Organizzare corsi, conferenze, congressi e quante altre attività come specificato nell'art.2.
f) Costituire una organizzazione territoriale


ARTICOLO 4

1. L'ambito di operatività della Associazione sarà di carattere internazionale, auspicabilmente in cooperazione e coordinamento con organismi internazionali pubblici e/o privati, ai fini della ricerca delle soluzioni ed alternative più idonee e innovative nei riguardi del Patrimonio Storico, Artistico e Culturale.

ARTICOLO 5
DOMICILIO LEGALE

1. Il domicilio legale del "Centro Internazionale per la Conservazione del Patrimonio Architettonico - Italia" è stabilito in Orvieto, Italia, via Carducci, 3.
2. Il domicilio legale potrà essere cambiato con decisione del Consiglio Direttivo sottoposta a ratifica dell'Assemblea Generale.

TITOLO SECONDO

DEI SOCI

 
ARTICOLO 6
CONDIZIONE DI SOCIO

1. Soci Attivi
a) Potranno appartenere all'Associazione, in condizione di soci attivi, quelle persone giuridiche che in virtù dell'identità degli obiettivi miranti alla conoscenza, all'indagine alla catalogazione, alla protezione ed alla conservazione del patrimonio storico artistico, desiderano prestare la loro collaborazione e la cui ammissione sia stata accettata da parte del Consiglio Direttivo dell'Associazione.
b) L'istanza d'ingresso all'Associazione sarà indirizzata al Consiglio Direttivo che deciderà per ciascun caso specifico.
c) Le adesioni che saranno respinte da parte del Consiglio Direttivo, dopo essere state debitamente valutate, saranno notificate per iscritto all'interessato il quale entro un mese dalla data della notifica, potrà allegare ulteriore documentazione a suo favore; sulla base della nuova documentazione, il Consiglio Direttivo potrà riconsiderare l'istanza oppure confermare il rifiuto.
2. Soci Onorari o di Merito
Sono quelle persone che in virtù dei loro servizi prestati al Centro, o dei loro riconosciuti meriti scientifici e professionali relativi alla protezione, restauro, conservazione, recupero, diffusione o accrescimento del Patrimonio Storico Artistico e Culturale, potranno essere designate, da parte dell'Assemblea Generale del Centro Italiano, Soci Onorari, su proposta del Consiglio Direttivo o di qualunque delle Delegazioni locali italiane associate al Centro di Orvieto.
3. Soci Protettori
Quelle persone che realizzano o hanno realizzato contributi che per loro natura o qualità si stimano significativi, potranno essere designati da parte dell'Assemblea Generale del centro, Soci Protettori, su proposta del Consiglio Direttivo o di qualunque delle Delegazioni locali periferiche.
La acquisizione di tale distinzione non comporterà la assoggettazione al regime dei diritti ed obblighi dei Soci Attivi.
4. Soci collaboratori
Potranno essere Soci Collaboratori quelle persone che prestano regolarmente la loro collaborazione ai Soci Attivi nello sviluppo degli obbiettivi, finalità e attività del Centro, e che tali siano riconosciuti da parte del Consiglio Direttivo.
5. Le categorie dei soci definiti nei punti 2, 3, e 4 avranno diritto di parola ma non di voto, e non potranno essere eletti per integrare nessuno degli organi direttivi del Centro.

ARTICOLO 7
DIRITTI DEI SOCI

1. Sono diritti dei Soci Attivi:
a) Formare parte dell'Assemblea Generale del Centro ed occupare cariche in seno al Consiglio Direttivo, con diritto di parola e di voto.
b) Ricevere informazione periodica sulle attività del Centro.
c) Approfittare dei mezzi del Centro nel modo e nella forma che si determinano dalle disposizioni del regime interno.
d) Essere ascoltati dagli organi del centro su qualunque reclamo, così come essere informati da parte del Consiglio Direttivo su qualunque questione che concerne gli stessi.
e) Ricevere le pubblicazioni o lavori nelle condizioni che si determinano.
f) Consultare ed esaminare i testi del Centro, come ogni altro documento o atto che si riferisce alla dinamica amministrativa dello stesso.
2. I diritti dei Soci Onorari o di Merito, Protettori e Collaboratori, sono stabiliti nelle voci b), c), ed e) del presente articolo.


ARTICOLO 8
DOVERI DEI SOCI ATTIVI

1. Sono doveri dei Soci Attivi:
a) Adempiere a quanto stabilito nel presente statuto e nei regolamenti che potranno essere adottati, così come nelle risoluzioni e determinazioni prese validamente da parte degli Organi Direttivi.
b) Adempiere alle responsabilità delle cariche per le quali risultano eletti.
c) Salvaguardare il buon nome e la reputazione del Centro.
d) Rispondere alle attività dovute quando sollecitati, nei modi e nelle forme che il Centro determina.
e) Contribuire economicamente nella proporzione che si determina nell'Assemblea Generale, alle spese del Centro.
f) Comunicare il cambio di domicilio.


ARTICOLO 9
PERDITA DELLA CONDIZIONE DI SOCIO

1. La condizione di socio potrà perdersi, temporaneamente o definitivamente, per alcune delle seguenti cause:
a) Richiesta dello stesso interessato comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo.
b) Mancato versamento della quota segnalata per un periodo superiore a dodici mesi.
c) Mancato compimento di obblighi riconosciuti nel presente Statuto.


ARTICOLO 10
PROCEDIMENTO

1. La decadenza della condizione di socio sarà operativa direttamente se si produce volontariamente.
2. Negli altri casi il Consiglio Direttivo, procederà all'inizio dell'istruttoria di decadenza, nominando un istruttore e Segretario; l'inizio della procedura verrà notificata al socio, esponendo la motivazione della pratica di decadimento ed il nominativo dell'Istruttore .
3. Al termine di trenta giorni, decorsi dal ricevimento della notifica, si potranno formulare le giustificazioni ritenute idonee e convenienti. Presa visione delle stesse, il Consiglio Direttivo deciderà sul permanere o meno delle ragioni che inducono alla perdita definitiva del diritto o alla sospensione fino ad un anno, della condizione di Socio Attivo: la decisione verrà notificata entro quindici giorni al Socio.
4. Se l'istruttoria si concluderà con la proposta di una sanzione, il Comitato Esecutivo dovrà sottoporla alla decisione dell'Assemblea Generale che deciderà in ultima istanza. Tale risoluzione verrà notificata al Socio e sarà iscritta negli atti del Centro, agli effetti di ulteriori reclami in via giudiziale. Con la stessa forma, si informerà l'Assemblea sull'istruttoria che conduce all'archiviazione della stessa.
5. Si eccettuano da tale regime, le proposte di decadimento a causa di quote non onorate nei tempi già stabiliti, che saranno direttamente segnalate da parte del Consiglio Direttivo all'Assemblea Generale, previa informativa da parte del Tesoriere.

TITOLO TERZO

DELL'ORGANIZZAZIONE CENTRALE

 
ARTICOLO 11
ORGANI COLLEGIALI DEL CENTRO

1. Organi Collegiali.
L'organizzazione del centro avrà i seguenti Organi Collegiali:
a) Assemblea Generale.
b) Consiglio Direttivo
Subordinatamente alle singole circostanze che si presenteranno caso per caso, potranno essere costituiti gruppi di lavoro, sezioni speciali o altre determinate formazioni, subordinando i relativi regolamenti alle disposizioni del regime interno del Centro.
2. Il Centro potrà all'occorrenza dotarsi al proprio interno di singole figure professionali o specialistiche, come quelle relative al servizio di pubblicazione, biblioteca, archivio, servizio informatico, documentazione, oppure di supporti collegiali, come il Comitato Scientifico, se si rendesse necessaria la sua istituzione.
3. Condizioni delle cariche.
Tutte le cariche statutarie del Centro sono onorifiche e gratuite.

ARTICOLO 12
COMPOSIZIONE DELL'ASSEMBLEA GENERALE

1. L'assemblea Generale è l'organo supremo di governo del Centro ed è formata da tutti gli associati.
2. Essa si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno; può altresì essere convocata ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o quando ne faccia richiesta almeno un quinto degli associati.
3. La convocazione deve effettuarsi mediante comunicazione scritta o avviso pubblicato sul sito Internet del Centro, contenente l'ordine del giorno, il luogo e la data della prima ed eventuale seconda convocazione, la quale ultima deve essere fissata almeno un'ora dopo la prima, da spedirsi a ciascun socio o da pubblicare almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
4. Le riunioni delle assemblee sono valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, lo scioglimento della Associazione e la devoluzione del patrimonio, valgono le norme di cui al secondo comma dell'art.21 del Codice Civile.
5. L'Assemblea delibera su quanto a lei demandato per legge o per statuto; in particolare delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione, sulla nomina dei componenti il Comitato Esecutivo ed il Collegio dei Revisori dei Conti; approva eventuali regolamenti interni e le loro modifiche, stabilisce le quote associative, definite in prima applicazione, in seno all'atto costitutivo della Associazione; in sede straordinaria delibera sulle eventuali modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto.
6. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti gli associati che, al momento della convocazione, risultino iscritti e siano in regola con il pagamento delle quote associative.
7. Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea da altri associati (che rivestano cariche sociali); ciascun associato non può rappresentare più di altri due associati.
8. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo; in mancanza, essa nomina il proprio Presidente.
9. Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario e, se lo ritiene opportuno, due Scrutatori.
10. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento in Assemblea.
11. Delle riunioni dell'assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.


ARTICOLO 13
CONSIGLIO DIRETTIVO

1. La Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da cinque membri eletti dall'Assemblea tra gli associati i quali durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
2. Il primo Consiglio Direttivo viene nominato con l'atto costitutivo.
3. Il Consiglio elegge nel suo seno un Presidente e, eventualmente, un Vice Presidente (il quale sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento), un Segretario e un Tesoriere.
4. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
5. Esso procede pure alla nomina di eventuali dipendenti determinandone la retribuzione e può compilare il regolamento interno per il funzionamento della Associazione, da sottoporre alla approvazione della Assemblea. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente quando questo lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque, almeno una volta l'anno per deliberare in ordine al conto consuntivo ed al preventivo.
6. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti, compreso il Presidente, ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; delle riunioni si redige processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
7. Il Presidente, ed in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; inoltre cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio.
8. Il Presidente ha facoltà, in caso di comprovati motivi di urgenza, di adottare autonomamente tutti quei provvedimenti di competenza del Consiglio, provvedendo a darne informazione al Consiglio stesso nella prima riunione successiva.
9. Il Segretario del Consiglio provvede alla tenuta dei libri sociali, trascrive i verbali delle Assemblee e del Consiglio.
10. Il Tesoriere sovrintende alla gestione economica dell'Associazione, verifica sui termini e gli importi dei versamenti sociali, definisce gli atti contabili.
11. Il controllo sulla gestione della Associazione spetta a un Collegio dei revisori dei conti composto da tre membri nominati dall'Assemblea. Essi durano in carica due anni e sono rieleggibili. In sede di prima applicazione della norma, il collegio dei revisori è nominato con l'Atto Costitutivo della Associazione.

TITOLO QUARTO

DELL'ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

 
ARTICOLO 14
DELEGAZIONI LOCALI

1. L'Associazione promuove e sostiene l'attività delle Delegazioni locali.
2. I Soci iscritti all'Associazione e residenti nella città e nel territorio di riferimento possono determinare la nascita della Delegazione con una Assemblea costitutiva.
3. La totalità dei soci ricadenti nel territorio della Delegazione forma l'Assemblea, che nomina un Consiglio Direttivo composto da tre membri, con l'incarico di Presidente, responsabile tecnico-scientifico e responsabile organizzativo.
4. La Delegazione fa capo ad una città strutturalmente e storicamente consolidata, ed al suo territorio competente, determinato su base storico-geografica, indipendentemente dai limiti amministrativi esistenti.


ARTICOLO 15
ATTIVITA' DELLA DELEGAZIONE LOCALE

1. L'attività della Delegazione consiste, nel rispetto delle finalità dell'Associazione e dei suoi compiti statutari, in:
a) promozione di attività di catalogazione, studio e ricerca;
b) scambio e circolazione in rete delle informazioni all'interno dell'Associazione;
c) analisi e valutazione delle attività e degli atti degli Enti istituzionalmente competenti, relativamente al governo della città e del territorio, in merito alla finalità di conoscenza, conservazione e valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico, con particolare riferimento alle azioni di qualificazione e vitalizzazione della città storica;
d) azioni per la promozione della conoscenza del patrimonio architettonico e paesaggistico della comunità locale, anche attraverso mostre, esposizioni, dibattiti;
e) redazione di un bollettino informativo o news letter.
2. La Delegazione produce un programma delle proprie attività a cadenza annuale o pluriennale (biennale, triennale o quadriennale), che viene approvato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.


ARTICOLO 16
COORDINAMENTO DELLE DELEGAZIONI LOCALI

1. Le Delegazioni locali formano un coordinamento, utilizzando anche tecnologie e sistemi informatizzati, per la circolazione delle informazioni e delle notizie.
2. L'Associazione cura e sostiene la formazione di competenze ed esperienze utili alla migliore gestione delle attività e programmi di cui all'art.15. In tal senso promuove la realizzazione di procedimenti e codici per l'archiviazione, catalogazione e comunicazione per la loro migliore circuitazione e confronto, all'interno e all'esterno dell'Associazione.
3. Un componente del Consiglio Direttivo dell'Associazione è incaricato del coordinamento e del sostegno alle azioni delle Delegazioni locali.


TITOLO QUINTO

NORME FINALI

 
ARTICOLO 17
PATRIMONIO DELLA ASSOCIAZIONE

1. Il patrimonio della Associazione è costituito :
a) dai beni mobili e immobili che comunque diverranno di proprietà della Associazione;
b) da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio;
2. Le entrate della Associazione sono costituite :
a) dalle quote associative;
b) dall'utile derivante da manifestazioni o partecipazioni ad esse;
c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.
3. L'esercizio finanziario dura dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 18

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge vigenti in materia.